Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituito un contributo statale dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno, a favore dei produttori di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero.
      2. Il diritto al contributo statale di cui al comma 1 spetta ai soggetti che:

          a) sono regolarmente iscritti all'ARE;

          b) nell'anno per il quale richiedono il contributo, dimostrano la sussistenza di un accordo commerciale per la radiodiffusione di almeno 52 ore all'anno di programmi di cultura italiana da loro prodotti, con una emittente, legalmente riconosciuta dall'autorità governativa nazionale competente per le comunicazioni del Paese terzo;

          c) presentano la relativa domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno presso il consolato italiano competente territorialmente.

      3. Il console, sentito il parere del comitato degli italiani all'estero (Comites)

 

Pag. 4

competente, trasmette al Ministero degli affari esteri, entro il 31 luglio di ogni anno, le domande pervenute ai sensi del comma 2, lettera c).
      4. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo statale previsti dal comma 2 e per la predisposizione dei relativi piani di ripartizione, tenuto conto che la misura del contributo, per i soggetti che ne hanno diritto, è determinata anche in considerazione della consistenza informativa, calcolata sulla base delle ore all'anno di radiodiffusione, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti e della cultura italiani.